Società di capitali (SRL, SRLS, SPA, SAPA)

I soci rispondono delle obbligazioni sociali solo con la quota di capitale sottoscritta. Si vota per “quote di capitale”.
Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione sono organi nettamente separati.
C’è una separazione netta tra il livello della proprietà e quello dell’amministrazione.

Società a Responsabilità Limitata (SRL)

  • Costituzione Si richiede un atto notarile
  • Componenti Almeno due soci. E’ prevista la srl con un unico socio.
  • Ragione Sociale Deve riportare l’indicazione di società a responsabiità limitata.
  • Responsabilità Limitata al capitale conferito.
  • Capitale Capitale minimo € 10.000,00. Apporti in contanti, in natura e prestazioni d’opera. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti
  • Amministrazione Salva diversa disposizione dell’atto costitutivo l’amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci se previsto nell’atto costitutivo. Se l’amministrazione è affidata a più persone si forma il consiglio di amministrazione. È possibile affidare l’amministrazione disgiuntamente.
  • Collegio sindacale Obbligatorio se il capitale supera € 120.000,00 o se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti: – Totale attivo Stato Patrimoniale € 4.400.000,00 – Ricavi € 8.800.000,00
  • Quote Le quote possono essere pignorate. La cessione deve avvenire con atto con firme autenticate. La cessione deve essere trascritta nel libro soci.
    L’atto di cessione deve essere depositato presso l’ufficio del registro. Non è necessario il consenso degli altri soci. È possibile il recesso del socio e l’esclusione del socio per giusta causa.

 

Nella variante della Società a Responsabilità Limitata Unipersonale vi sono le seguenti variazioni:

-Il capitale deve essere interamente versato prima della sottoscrizione dell’atto costitutivo.
-Il socio unico non può essere una società di capitali o ente con personalità giuridica.
-Non si può essere soci unici di più di una società.
-Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato srl a socio unico.
-I contratti stipulati tra la società e il socio unico devono essere redatti in forma scritta e conservati presso la società

Società a Responsabilità Limitata semplificata (SRLS)

  • Costituzione Si richiede un atto notarile. Il notaio accerterò l’età delle persone fisiche che intendono costituire la società.
  • Componenti Può essere costituita solo da giovani under 35 ed è vietata la cessione di quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni.Si argomenta l’ammissibilità anche della srl con un unico socio.
  • Ragione Sociale Deve riportare l’indicazione di società a responsabiità limitata semplificata.
  • Responsabilità Limitata al capitale conferito.
  • Capitale Capitale minimo € 1,00 – capitale massimo € 9.999,00.
    Deve essere versato in denaro direttamente dagli amministratori della società.
  • Amministrazione Spetta necessariamente a uno o più soci.
  • Risparmi di costi Per la stipula dell’atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

 

Società per Azioni (SPA)

  • Costituzione Si richiede un atto notarile.
  • Componenti Almeno due soci. E’ prevista la Spa con un unico socio.
  • Ragione Sociale Deve riportare l’indicazione di società per azioni.
  • Responsabilità Limitata al capitale conferito.
  • Capitale Capitale minimo € 120.000,00.
    Apporti in contanti, in natura.
    Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti.
  • Amministrazione L’amministrazione è demandata al consiglio di amministrazione (cda) / amministratore unico che è l’organo di gestione ed attua le direttive dell’assemblea dei soci a cui è attribuita la funzione di gestione e rappresenta la proprietà della società
  • Collegio Sindacale Obbligatorio e rappresenta l’organo di controllo
  • Quote Le quote di proprietà son rappresentate da azioni. La cessione può avvenire liberamente.

 

Società in Accomandita per Azioni (SAPA)

  • Costituzione Si richiede un atto notarile.
  • Componenti Almeno due soci. Due categorie di soci: accomandanti e accomandatari
  • Ragione Sociale Deve riportare l’indicazione di società per azioni.
  • Responsabilità Per i soci accomandatari: illimitata e solidale
    Per i soci accomandanti: limitata al capitale conferito.
  • Capitale Capitale minimo € 120.000,00.
    Apporti in contanti, in natura.
    Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti.
  • Amministrazione L’amministrazione è demandata al consiglio di amministrazione (cda) / amministratore unico che è l’organo di gestione ed attua le direttive dell’assemblea dei soci a cui è attribuita la funzione di gestione e rappresenta la proprietà della società
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