Imprese sociali

Pharos Consulenza offre assistenza anche per la costituzione di imprese sociali, che abbiano la forma di cooperativa, associazione, impresa no profit o anche fondazione.

Il nostro obiettivo è quello di contribuire alla crescita e alla realizzazione della mission che si pongono, attraverso:

  • La progettazione dell’intervento sociale, dall’individuazione del problema all’identificazione di obiettivi, azioni e budget, in base a criteri di efficacia, efficienza e realizzabilità;
  • La consulenza strategica sullo sviluppo organizzativo, il fundraising e il posizionamento;
  • La pianificazione di azioni di comunicazione e fundraising per il posizionamento sul mercato e la sostenibilità economica del progetto sociale.

 

Le imprese sociali nascono per offrire prodotti o servizi che permettono alla società di vivere meglio. Con la riduzione delle politiche di welfare si avverte sempre più la necessità di investimenti di carattere sociale che vadano ad affiancare l’intervento statale in diversi ambiti.

In particolare, i settori in cui è possibile avviare dei progetti di carattere sociale usufruendo di un particolare regime agevolativo sono:

  • Assistenza sociale e sanitaria
  • Formazione
  • Tutela ambientale
  • Turismo sociale

 


IMPRESE SOCIALI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni e le società (di persone, di capitali, cooperative, i consorzi) che rispettino determinati requisiti.

Requisiti

Secondo il Decreto legislativo n. 155 del 2006 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che:

  • Abbiamo almeno il 70 per cento dei ricavi dell’attività economica organizzati al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale;
  • oppure esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento di lavoratori svantaggiati o disabili, i quali devono rappresentare almeno il 30 per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell’impresa;
  • destinano utili e avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio, senza poter distribuire in nessuna forma a soci, membri o dipendenti, i profitti derivanti dall’attività d’impresa.

Non possono tuttavia acquisire tale qualifica le organizzazioni che limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Specifiche disposizioni sono previste per gli enti ecclesiastici, gli enti delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato, le cooperative sociali e i loro consorzi.

Adempimenti

Ulteriori adempimenti richiesti alle imprese sociali:

  • Le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale devono essere costituite con atto pubblico ed esplicitare il carattere sociale dell’impresa; le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e la disciplina del rapporto sociale devono essere regolate secondo principi di non discriminazione; inoltre devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
  • Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all’impresa devono essere depositati presso l’Ufficio del registro delle imprese ove si trova la sede legale, ai fini dell’iscrizione in un’apposita sezione.
  • Le imprese private aventi scopo di lucro e le pubbliche amministrazioni non possono esercitare attività di direzione o detenere il controllo di un’impresa sociale né possono nominare i titolari di cariche sociali. Questi ultimi devono possedere specifici requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza previsti dai rispettivi atti costitutivi.
  • Le imprese sociali sono tenute a redigere il bilancio sociale e al rispetto di specifici adempimenti contabili.


Operazioni straordinarie e devoluzione del patrimonio

Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione devono preservare l’assenza di scopo di lucro per i soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d’azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale.

In caso di cessazione dell’impresa, infine, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici

L’efficacia delle operazioni straordinarie e della devoluzione sono subordinate ad una specifica autorizzazione da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, la quale deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale i soggetti interessati manifestano la loro intenzione di procedere, allegando la documentazione necessaria alla valutazione della conformità delle operazioni previste alle linee guida ministeriali.

Insolvenza

In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa (ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1943 e successive modificazioni). Il patrimonio residuo deve essere devoluto secondo le modalità descritte in precedenza.

Funzioni di vigilanza

La Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle imprese verifica il rispetto delle disposizioni di legge anche avvalendosi delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di accertata violazione di tali disposizioni e di mancato adeguamento alle prescrizioni in caso di comportamenti illegittimi, dispone la perdita della qualifica di impresa sociale, trasmessa al Registro delle imprese competente per territorio.

Agevolazioni

Il Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015 ha istituito un regime agevolativo per sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.

Le imprese che possono usufruire di queste agevolazioni sono di tre tipi:

  • imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006;
  • cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991;
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.

 

L’intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei “de minimis”, da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per programmi di investimento delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. 

La copertura dell’intervento è posta a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a., previa assegnazione delle risorse da parte del CIPE.

Con decreto interministeriale 14 febbraio 2017 sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuto. Con decreto ministeriale 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi da associare ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI.

[FONTE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]

 

Vuoi costituire un’impresa di utilità sociale e usufruire del regime di agevolazioni previsto?
Contattaci allo 0697271832 o invia una mail a info@pharosconsulenza.it

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