news - Guida tributi 2024
Tari è l’acronimo di Tassa Rifiuti. Insieme a IMU e TASI compone la IUC e ha sostituito dal 2014 la TIA / TARSU-TARES. Ogni comune regolamenta autonomamente il servizio e stabilisce le relative tariffe con specifico regolamento.
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con esclusione di quelle dove si producono rifiuti speciali.
Il costo dell’utenza non domestica si compone di una Quota fissa + Quota variabile per i metri quadri.
Sono previste diverse esenzioni per la tassa rifiuti a seconda del comune di residenza.